Le modalità di accertamento della simulazione – assoluta o relativa – di un contratto redatto per iscritto costituisce una tematica da tempo dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza. Da ultimo, si è pronunciato sul punto il Tribunale Civile di Roma, Sez. X, in persona de Giudice Dott.ssa Gaetano, con la recentissima sentenza n. 661/2023, r.g. n. 21448/2019: giudizio, quest’ultimo, per l’appunto scaturito da una domanda di accertamento della simulazione assoluta di un contratto di compravendita, che parte attrice avrebbe tentato di provare mediante mezzi probatori inconferenti con l’istituto de quo.
Precisamente, il Tribunale chiariva che: “a norma dell’art. 2722 c.c., la prova della simulazione di un contratto redatto per iscritto deve essere fornita, tra le parti, mediante documenti, salvo che ricorrano le eccezioni di cui all’art. 2724 c.c.;questa disposizione di legge, implicitamente richiamata dall’art. 1417 c.c., preclude alle parti di provare con testimoni l’esistenza di un patto aggiunto e contrario al contenuto di un documento che si assuma essere stato stipulato anteriormente o contemporaneamente a quest’ultimo, quale è appunto l’accordo simulatorio”.
Proseguiva inoltre il Tribunale sancendo che: “l’art. 2729 c.c. esclude il ricorso alla prova presuntiva in tutti i casi in cui vi è il divieto di prova testimoniale, precludendo al giudice di desumere da altri fatti, che abbiano accompagnato o seguito la stipula del contratto, l’esistenza di un’intesa simulatoria sottesa a quest’ultimo. A ciò consegue che, per provare i fatti costitutivi della domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, i contraenti sono onerati di procurarsi la c.d. controdichiarazione e cioè un documento avente a contenuto la loro intesa simulatoria, fornendone dimostrazione per iscritto, superando gli accordi sanciti nel documento contrattuale”.
Quindi, l’On.le Tribunale adito, concludeva chiarendo il concetto di “controdichiarazione”, la quale “non rientra nel novero dei contratti, ma è un atto di riconoscimento dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta (o dell’esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione relativa), proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto ma anche da una sola, da quella cioè contro il cui interesse è redatta”. Dunque, se ne deve far discendere la conseguenza per cui tale controdichiarazione non è risolubile per muto dissenso e, quindi, “ove sia intervenuto fra le parti un accordo successivamente alla controdichiarazione, che coeva ad un contratto ne abbia riconosciuta l’inesistenza, a tale accordo non può riconoscersi effetto risolutorio di detta controdichiarazione con la conseguente validità del contratto simulato, di cui resta ferma la nullità per simulazione assoluta” (e conformi: Cass., Sez. II Civ., sent. n. 7084 del 09.06.1992, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 477627-01; conf. Cass., Sez. II civ., sentenze n. 14590 del 01.10.2003, n. 2203 del 30.01.2013, n. 6357 del 05.03.2019).
Dunque, nel caso di specie, non essendo stata prodotta da parte attrice alcuna controdichiarazione – del tenore poc’anzi precisato – a fondamento della domanda di accertamento della simulazione assoluta (di compravendita) proposta a norma dell’art. 2744 c.c., il Tribunale rigettava integralmente la domanda attorea alla luce dei principi di diritto enunciati in narrativa. La sentenza de quo ha chiarito – lapidariamente – l’essenzialità della controdichiarazione, in mancanza della quale l’eventuale contratto redatto per iscritto (seppur, astrattamente, simulato) resta valido ed efficace.