Reddito di cittadinanza ed assegno di mantenimento: l’innovativo principio della sostituzione dell’assegno di mantenimento per i figli (o per l’ex coniuge) con la CARD del REDDITO di CITTADINANZA

Non è raro che il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli o dell’ex coniuge non ottemperi a tale obbligazione, anche semplicemente per (asserita) mancanza di risorse economiche. L’introduzione nel nostro ordinamento del reddito di cittadinanza ha tuttavia inciso anche in tale materia, introducendo un innovativo principio per cui sarà ancor più difficile per il coniuge beneficiario di tale sussidio sviare alle proprie obbligazioni economiche, adducendo – maliziosamente – la mancanza di sufficienti risorse.

Difatti, la Giurisprudenza ha riconosciuto – pacificamente – che il reddito di cittadinanza sia un beneficio economico in favore di chi lo percepisce, modificandone il reddito e, quindi “va qualificato come fatto nuovo sopravvenuto che può giustificare una riduzione dell’assegno” di mantenimento all’altro (ex) coniuge che abbia maturato il diritto a percepire il reddito di cittadinanza (Cfr. Trib. Frosinone, sent. 18.02.2020). Ed allora, a contrario e a fortiori, non può certo negarsi che qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza sia obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori (o dell’altro coniuge), l’importo dell’assegno a suo carico debba essere rimodulato e/o aumentato laddove – ad esempio – sussistano cause sopravvenute dovute alla crescita ed al fisiologico aumento delle esigenze del minore – circostanza, quest’ultima, che certamente dovrà valutarsi caso per caso.

In un’ottica ancor più innovativa, la recente Giurisprudenza ha altresì riconosciuto che la carta del reddito di cittadinanza, ricevuta dall’INPS, possa essere ceduta all’ex moglie per le spese necessarie ai figli. Precisamente, il Tribunale di Nuoro nella sentenza n. 382/2019, omologando una separazione consensuale, ha stabilito l’innovativo principio – ad oggi incontestato ed incontestabile – per cui è possibile la sostituzione, all’assegno di mantenimento per i figli, della card del reddito di cittadinanza, non disponendo il padre di altre somme. Ne deriva, quindi, che:

  • non è precluso stabilire – in sede di separazione o divorzio – quale condizione economica per il mantenimento all’ex e/o ai figli, la sostituzione del tradizionale assegno con la cessione dell’importo messo a disposizione dallo Stato a titolo di reddito di cittadinanza;
  • neppure è precluso che l’ex coniuge utilizzi la card del reddito di cittadinanza, di cui sia beneficiario l’altro, per le spese necessarie al mantenimento della prole.

Del resto, in materia di separazione e divorzio le coppie – e, quindi, anche il Giudice – sono liberi di (o meglio, dovrebbero) trovare il miglior assetto conformemente al superiore interesse della prole.

Ed, infine, il Tribunale di Trani – con ordinanza del 30.01.2020, r.g. n. 6028-1/2018, in accoglimento del ricorso ex art. 156, VI comma, c.c. proposto da un coniuge nei confronti dell’altro, affinché l’Ill.mo Tribunale adito emettesse l’ordine al Ministero del Lavoro c/o all’INPS, quale ente erogatore del reddito di cittadinanza, di pagamento direttamente in suo favore di una somma pari all’assegno di mantenimento delle due figlie minori – ordinava all’INPS di versare direttamente e mensilmente all’ex coniuge, prelevandola dal reddito di cittadinanza corrisposto all’altro, una somma pari all’assegno di mantenimento delle figlie minori della coppia, oltre ulteriori aggiornamenti ISTAT.

Concludendo, attesi tali innovativi orientamenti giurisprudenziali, è evidente che il genitore/coniuge obbligato al mantenimento vedrà interporsi un nuovo ostacolo al malizioso tentativo di sottrarsi alle proprie obbligazioni economiche adducendo la sola indisponibilità di risorse.

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